Normative e DPI per la sicurezza nel lavoro in quota

La sicurezza sul lavoro è un tema cruciale per chi opera ad altezze elevate. Le operazioni svolte sopra i due metri comportano rischi significativi, rendendo prioritaria la prevenzione delle di cadute per garantire l'incolumità dei lavoratori. In Italia, il D.Lgs 81/08 e s.m.i., noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, rappresenta il riferimento principale in materia di sicurezza.

In questo articolo, esploreremo le normative principali, gli obblighi dei datori di lavoro e ai i principali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per i lavori in quota.

Sicurezza lavoro in quota: il quadro normativo in Italia

Il D.Lgs 81/08, con il Titolo IV, Capo II disciplina i lavori temporanei in quota, definendo le misure che i datori di lavoro devono adottare per prevenire i rischi di caduta. La normativa pone l’accento sull’importanza della valutazione dei rischi e sull'implementazione di misure preventive efficaci.

Articolo 107: Definizione di Lavori in Quota

L’articolo 107 definisce i lavori in quota come tutte le attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile. Questa definizione è centrale per identificare le situazioni in cui si applicano le misure di prevenzione specifiche previste dal Testo Unico.

Art. 111: Gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

Uno degli articoli chiave del D.Lgs 81/08 è l'articolo 111, che elenca gli obblighi specifici per i datori di lavoro. Questo articolo stabilisce che il datore di lavoro deve scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure, in conformità a due principi fondamentali:

  1. Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.
  2. Scelta di attrezzature idonee alla natura dei lavori da eseguire e alle sollecitazioni previste.

Articolo 115: Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

L’articolo 115 impone l’obbligo di utilizzare sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, tra cui:

  • Linee vita orizzontali e verticali, rigide o flessibili.
  • Sistemi di ancoraggio progettati per resistere alle sollecitazioni previste e fissati alle strutture portanti.
  • DPI di terza categoria, come imbracature e cordini, utilizzabili solo se integrati in un sistema di arresto caduta completo.

Articolo 74: Definizione di DPI

L’articolo 74 definisce i DPI come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che possono minacciarne la sicurezza o la salute durante l’attività lavorativa. Sono inclusi anche eventuali accessori o componenti progettati per tale finalità. Fra i requisiti fondamentali:

  • Garantire adeguata protezione contro i rischi specifici per cui sono progettati.
  • Essere scelti in base alle caratteristiche del lavoro e alle esigenze del lavoratore.

Articolo 77: Obblighi del datore di lavoro

L’articolo 77 individua gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori relativi all’uso dei DPI. In particolare:

  • Il datore di lavoro deve fornire DPI idonei, formare i lavoratori sul loro utilizzo e garantire la manutenzione periodica.
  • I lavoratori sono tenuti a utilizzare correttamente i DPI e a segnalare eventuali difetti o malfunzionamenti.

Articolo 37: Formazione dei Lavoratori

L’articolo 37 prevede che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza, inclusa una specifica per i lavori in quota. Questa formazione deve comprendere:

  • I rischi specifici legati al lavoro in altezza.
  • Le procedure per l’utilizzo corretto dei DPI e delle attrezzature di sicurezza.
  • Esercitazioni pratiche per garantire l’applicazione corretta delle misure di prevenzione.

Lavorare in quota in sicurezza: i DPI fondamentali nella catena della Sicurezza

La catena della sicurezza rappresenta l'insieme di dispositivi e procedure indispensabili per proteggere il lavoratore durante le attività in quota, riducendo al minimo i rischi di caduta. Ogni componente, dai punti di ancoraggio ai sistemi di arresto caduta, deve integrarsi perfettamente per garantire una protezione efficace e continua. Un'interruzione o un malfunzionamento di uno solo degli elementi di questa catena può compromettere la sicurezza complessiva, rendendo fondamentale la scelta, l'uso e la manutenzione corretti di ogni dispositivo.

I DPI per il lavoro in quota devono rispettare le norme di prodotto per garantire la massima sicurezza. Tra i principali troviamo:

  • Imbraghi anticaduta (EN 361): distribuiscono il peso in caso di caduta, riducendo i rischi di lesioni.
  • Connettori (EN 362): dispositivi di collegamento, come ganci e moschettoni, dotati di chiusure automatiche per evitare aperture accidentali.
  • Cordini (EN 354) e assorbitori di energia (EN 355): i cordini collegano l'imbrago al punto di ancoraggio; gli assorbitori riducono l'impatto di una caduta.
  • Dispositivi retrattili (EN 360): bloccano immediatamente la caduta e permettono libertà di movimento.
  • Sistemi di ancoraggio (EN 795): punti fissi o mobili per il collegamento dei DPI.

Altri dispositivi fondamentali includono:

  • Caschi di protezione (EN 397 o EN 12492): proteggono da impatti e cadute di oggetti.
  • Funi di posizionamento (EN 358): utilizzate per mantenere il lavoratore in posizione durante il lavoro.

Tutti i DPI devono essere ispezionati periodicamente e utilizzati secondo le indicazioni fornite dal fabbricante per garantire la sicurezza e la conformità normativa.

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